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Quando e come applicare il ravvedimento operoso

Il Ravvedimento Operoso

A cosa serve il ravvedimento operoso

L’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, permette di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie.

Esso può essere applicato anche se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte dell’ufficio, ma non devono essere stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento.

L'accesso al ravvedimento operoso consente di sanare la situazione attraverso il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alle tempistiche del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.

Come si regolarizza la propria posizione

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo  pro-tempore vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta (la riduzione dipende dal tempo trascorso tra la data della violazione e la data del ravvedimento).

Come versare

Il versamento spontaneo delle somme a titolo di ravvedimento operoso deve essere effettuato con modello F/24 ACCISE utilizzando i codici tributo del capitolo d’imposta di riferimento, degli interessi legali nonché della relativa sanzione amministrative dovuta.

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tabella sanzioni con ravvedimento operoso

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Nell' F24 vanno compilati i seguenti campi:

Ente: D

Provincia: ad es. RM

Codice tributo: vedi paragrafo seguente

Codice identificativo: il codice licenza ad es: RMY00240W

Importo a debito versato: gli importi oggetto del versamento. Leggi gli esempi seguenti per quantificarli.

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Attenzione! Aggiornamento Ravvedimento sprint da settembre 2024

A seguito della modifica apportata dal D.lgs 14 giugno 2024, n. 87 di “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”, a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione da ravvedimento è stata ridotta dal settembre 2024 allo 0,08% (ndr valore arrotondato alla seconda cifra) per ogni giorno di ritardo, dal previgente 0,1%.

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Quali sono i codici tributo

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • accisa sull'energia elettrica - codice tributo 2806;
  • interessi - codice tributo 2820;
  • sanzione in ambito accise - codice tributo 2821.

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Esempi pratici

Ravvedimento per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di consumo

In questo caso si deve partire dalla sanzione minima prevista, pari a € 500 e si paga una sanzione ridotta pari a:

  • a 1/10 di 500€ se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 di 500€ se esso viene eseguito nel termine di 90 giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/8 di 500€ se esso viene eseguito nel termine della data di scadenza della dichiarazione;
  • a 1/7 di 500€ se esso viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
  • a 1/6 di 500€ se esso viene eseguito oltre il termine della dichiarazione successiva.

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Esempio 1: omessa presentazione della dichiarazione di consumo 2023 in scadenza al 31 marzo 2024 e ravvedimento entro il 30 aprile 2024

La sanzione da versare sarà pari a 500 x 1/10 = 50€ (codice tributo 2821)

N.B. Per il ravvedimento è necessario, oltre al pagamento della sanzione ridotta, aver inviato la dichiarazione di consumo 2023 entro la stessa data.

omessa presentazione della dichiarazione di consumo 2023 in scadenza al 31 marzo 2024 e ravvedimento entro il 30 aprile 2024

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Esempio 2: omessa presentazione della dichiarazione di consumo 2023 in scadenza al 31 marzo 2024 e ravvedimento entro il 31 marzo 2025

La sanzione da versare sarà pari a 500 x 1/8 = 62,5€ (codice tributo 2821)

N.B. Per il ravvedimento è necessario, oltre al pagamento della sanzione ridotta, aver inviato la dichiarazione di consumo 2023 entro la stessa data.

omessa presentazione della dichiarazione di consumo 2023 in scadenza al 31 marzo 2024 e ravvedimento entro il 31 marzo 2025

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Ravvedimento per il ritardato pagamento del diritto annuale di licenza

In questo caso si deve partire dal valore del diritto annuale di licenza da versare (per saperne di più sul diritto di licenza leggi QUI). In questo caso la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento (vedi tabella sopra nella colonna Riduzioni previste) è quella indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

La misura di tale sanzione è pari al:

  • 30% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza
  • 15% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni
  • 1% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%).

Inoltre dovranno essere versati gli interessi:

Formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo:

‍Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500

La misura del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile è pari a:

‍0,8% (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

0,05% (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)

0,01% (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

1,25% (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

5% (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)

2,5% (dal 01/01/2024 al 31/12/2024)

2% (dal 01/01/2025)

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Esempio 3: ritardato pagamento del diritto annuale di licenza 2024 in scadenza al 16 dicembre 2023 e ravvedimento il 10 gennaio 2024

Ipotizziamo di dover versare il diritto di licenza di € 77,47 (codice tributo 2813) .

La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 77,47 x 1/10 x 15% = 1,16€

Calcolo interessi (di cui una parte maturano nel 2023 ed una parte nel 2024) (codice tributo 2820) = 77,47 x 5 x 15/36500 + 77,47 x 2,5 x 10/36500 = 0,159 + 0,032 =0,191 €

ritardato pagamento del diritto annuale di licenza 2024 in scadenza al 16 dicembre 2023 e ravvedimento il 10 gennaio 2024

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Ravvedimento per il ritardato pagamento delle accise

In questo caso il calcolo è analogo a quello del ritardato versamento del diritto di licenza annuale e si deve partire dal valore dell'accisa dovuta.

Le modalità di calcolo sono le stesse indicate sopra per il ritardato versamento del diritto di licenza annuale.

Scopri che è tenuto al versamento delle accise sull'energia elettrica QUI

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Esempio 4: ritardato pagamento delle accise in scadenza al 16 marzo 2024 e ravvedimento il 10 aprile 2024

Ipotizziamo di dover versare accise del valore di € 1.000,00 (codice tributo 2806) .

La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 1.000,00 x 1/10 x 15% = 15€

Calcolo interessi (codice tributo 2820) = 1.000,00 x 2,5 x 25/36500 = 1,71 €

ritardato pagamento delle accise in scadenza al 16 marzo 2024 e ravvedimento il 10 aprile 2024

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Esempio 5: ritardato pagamento delle accise in scadenza al 16 marzo 2024 e ravvedimento il 10 ottobre 2024

Ipotizziamo di dover versare accise del valore di € 1.000,00 (codice tributo 2806) .

La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 1.000,00 x 1/8 x 30% = 37,5€

Calcolo interessi (codice tributo 2820) = 1.000,00 x 2,5 x 208/36500 = 14,25 €

ritardato pagamento delle accise in scadenza al 16 marzo 2024 e ravvedimento il 10 ottobre 2024

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Cosa fare in caso di ricezione di un verbale con applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia Dogane

Quando ricevi un verbale con l'applicazione di sanzioni da parte dell'ADM, non puoi più avvalerti del ravvedimento operoso. Leggi la nostra guisa sulle sanzioni in materia di accisa per sapere come comportarti.

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