L’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, permette di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie.
Esso può essere applicato anche se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte dell’ufficio, ma non devono essere stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento.
L'accesso al ravvedimento operoso consente di sanare la situazione attraverso il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alle tempistiche del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
Il versamento spontaneo delle somme a titolo di ravvedimento operoso deve essere effettuato con modello F/24 ACCISE utilizzando i codici tributo del capitolo d’imposta di riferimento, degli interessi legali nonché della relativa sanzione amministrative dovuta.
Nell' F24 vanno compilati i seguenti campi:
Ente: D
Provincia: ad es. RM
Codice tributo: vedi paragrafo seguente
Codice identificativo: il codice licenza ad es: RMY00240W
Importo a debito versato: gli importi oggetto del versamento. Leggi gli esempi seguenti per quantificarli.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
In questo caso si deve partire dalla sanzione minima prevista, pari a € 500 e si paga una sanzione ridotta pari a:
La sanzione da versare sarà pari a 500 x 1/10 = 50€ (codice tributo 2821)
N.B. Per il ravvedimento è necessario, oltre al pagamento della sanzione ridotta, aver inviato la dichiarazione di consumo 2023 entro la stessa data.
La sanzione da versare sarà pari a 500 x 1/8 = 62,5€ (codice tributo 2821)
N.B. Per il ravvedimento è necessario, oltre al pagamento della sanzione ridotta, aver inviato la dichiarazione di consumo 2023 entro la stessa data.
In questo caso si deve partire dal valore del diritto annuale di licenza da versare (per saperne di più sul diritto di licenza leggi QUI). In questo caso la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento (vedi tabella sopra nella colonna Riduzioni previste) è quella indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La misura di tale sanzione è pari al:
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%).
Inoltre dovranno essere versati gli interessi:
Formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo:
Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500
La misura del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile è pari a:
0,8% (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
0,05% (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)
0,01% (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)
1,25% (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
5% (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
2,5% (dal 01/01/2024)
Ipotizziamo di dover versare il diritto di licenza di € 77,47 (codice tributo 2813) .
La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 77,47 x 1/10 x 15% = 1,16€
Calcolo interessi (di cui una parte maturano nel 2023 ed una parte nel 2024) (codice tributo 2820) = 77,47 x 5 x 15/36500 + 77,47 x 2,5 x 10/36500 = 0,159 + 0,032 =0,191 €
In questo caso il calcolo è analogo a quello del ritardato versamento del diritto di licenza annuale e si deve partire dal valore dell'accisa dovuta.
Le modalità di calcolo sono le stesse indicate sopra per il ritardato versamento del diritto di licenza annuale.
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Ipotizziamo di dover versare accise del valore di € 1.000,00 (codice tributo 2806) .
La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 1.000,00 x 1/10 x 15% = 15€
Calcolo interessi (codice tributo 2820) = 1.000,00 x 2,5 x 25/36500 = 1,71 €
Ipotizziamo di dover versare accise del valore di € 1.000,00 (codice tributo 2806) .
La sanzione (codice tributo 2821) da versare sarà pari a 1.000,00 x 1/8 x 30% = 37,5€
Calcolo interessi (codice tributo 2820) = 1.000,00 x 2,5 x 208/36500 = 14,25 €
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