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Le sanzioni in materia di accise sull'energia elettrica

Quali sono le sanzioni applicate in materia di accise sull'energia elettrica?

Le sanzioni applicate in tema di accise sull'energia elettrica sono disciplinate nel Testo Unico delle Accise (DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504), recentemente aggiornato dal D.Lgs. n. 43/2025..

A seguire l'elenco delle sanzioni del TU Accise, riscritte in modo da essere facilmente comprensibili.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste peri fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati che:

- attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

- manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;

- omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di consumo, non tengono o tengono in modo irregolare ovvero non presentano i registri ed i documenti degli impianti installati;

- non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di officina elettrica;

- negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle loro funzioni;

- destinano l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta;

- sottraggono o tentano di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

Per ogni altra violazione delle disposizioni in materia di accisa per l'energia elettrica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

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A seguire elenchiamo le principali casistiche e le relative sanzioni applicate dall'ADM in questo ambito.

Sanzioni per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di consumo

Nel caso di dichiarazione omessa, incompleta/inesatta o tardiva presentazione di tale documento, le sanzioni amministrative pecuniarie previste vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3.000.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è possibile incorrere nella sospensione degli incentivi erogati dal GSE nel caso in cui vengano rilevate problematiche legate alle dichiarazioni annuali.

Sanzioni per l'omessa o ritardata vidimazione dei registri delle letture

Nel caso di omessa o ritardata vidimazione dei registri, le sanzioni amministrative pecuniarie previste vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3.000.

Se l'officina elettrica è soggetta al pagamento delle accise, a questa sanzione si aggiunge il pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro.

Sanzioni per l'omesso o incompleto versamento delle accise

In caso di omesso o incompleto versamento delle accise, l'irregolarità è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro.

Questa sanzione è cumulabile, qualora ricorra il caso, con la sanzione per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di consumo, quindi si può incorrere nella doppia sanzione.

Sanzioni per l'attivazione dell'officina elettrica prima che sia rilasciata la Licenza dal competente ufficio doganale

Quando l'impianto viene messo in funzione prima del rilascio della licenza, qualora si rientri nei casi di applicazione dell'accisa, l'irregolarità è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro.

Quando si tratta di impianti di produzione da energie rinnovabili, nei casi di autoconsumo o cessione totale dell'energia senza scopi commerciali, generalmente è sufficiente presentare la denuncia di officina elettrica entro 30 giorni dalla connessine dell'impianto alla rete. L'agenzia territorialmente competente svolgerà l'iter per giungere all'emissione della licenza con tempi più o meno lunghi, a seconda del numero di pratiche in gestione, e l'impianto non viene generalmente assoggettato a sanzioni.

Cosa fare in caso di ricezione di un verbale con applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia Dogane

Quando ricevi un verbale con l'applicazione di sanzioni da parte dell'ADM, non puoi più avvalerti del ravvedimento operoso. La notifica contiene tutti gli elementi utili per regolarizzare la propria posizione:

  • determinazione delle sanzioni e delle modalità di pagamento;
  • indicazione degli eventuali adempimenti/obblighi/azioni cui il titolare dell'officina elettrica deve adempiere per continuare ad esercitare l'attività di officina elettrica;
  • le modalità di presentazione di un eventuale ricorso contro il verbale di sanzione emesso dall'Agenzia Dogane.

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