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Officine elettriche e accise

Cosa sono le officine elettriche?

L'officina elettrica è l'insieme degli apparati di produzione, accumulo, trasformazione e distribuzione di energia elettrica gestito da una medesima impresa.

Cosa sono le accise?

L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T.U.A.). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e non.

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica. Quali soggetti pagano le accise?

Quali sono gli obblighi a carico del titolare di officina elettrica?

  • Denunciare l'apertura di Officina Elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell'energia elettrica eccedente.
  • pagare annualmente all'Agenzia delle dogane del territorio competente il diritto di licenza;
  • compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori (in alcune zone è possibile anche mensilmente);
  • pagare le Accise sull'energia autoconsumata;
  • comunicare entro la data di 30 giorni eventuali variazioni intervenute sull’impianto o sull’azienda esercente l’impianto;
  • presentare annualmente la Dichiarazione annuale di consumo.

Quali sono gli impianti NON sottoposti all’obbligo di denuncia di officina elettrica?

  • impianto di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l'energia prodotta, senza autoconsumo (se non autoconsumo energia allora non è applicata l'Accisa);
  • impianto con potenza inferiore ai 20 Kwp con autoconsumo, ma sottoposto all'obbligo di registrazione presso l'Ufficio delle Dogane del territorio competente.

Ho intenzione di installare un impianto alimentato a FER (Fonti Energia Rinnovabile) - es. fotovoltaico - di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?

L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete.

Ho intenzione di installare un impianto alimentato a FER (Fonti Energia Rinnovabile) - es. fotovoltaico - di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise?

Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete.


In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.

Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.

Dove trovo la normativa ufficiale che riguarda le officine elettriche e le accise?

Le disposizioni di legge in materia di officine elettriche e di accise sono riportate nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, scaricabile al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6661054/D.Lgs.+504+del+1995.pdf/8cb16e54-a972-4fc6-91cd-5cb162d05bc5

Come si presenta la denuncia di officina elettrica?

La denuncia di officina elettrica è un adempimento da effettuare prima dell'attivazione della stessa, in modo da consentire all'ufficio territorialmente competente di effettuare eventuali controlli ed eventualmente di presenziare con un proprio funzionario al momento dell'attivazione dell'officina.
La denuncia deve essere effettuata mediante apposito modello.

Puoi richiederlo all’ufficio doganale territorialmente competente e, in caso di esercizio di impianti alimentati ad energie rinnovabili con potenza maggiore di 20 kW, puoi scaricarlo QUI ->https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6439064/ATTIVITA+OFFICINA.pdf/a9108ea7-e992-4908-a79d-a6e3682c31e1?t=1607947580088 (in ogni caso, verifica che l'ufficio competente non ti richieda un modello con un format diverso).

La denuncia va presentata in bollo e va corredata dalla documentazione tecnica relativa agli impianti esercitati dalla ditta. Una volta presentata la denuncia, un funzionario doganale redige un verbale contenente tutte le indicazioni sulla gestione dell'officina e quantifica, se dovuta, le rate di acconto dell'accisa. All'ottenimento di tutta la documentazione corretta e verificati tutti i presupposti, viene emessa la Licenza di Officina Elettrica con la quale viene anche assegnato un "codice ditta" univoco all'officina.

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