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Tutto sulla dichiarazione semestrale di consumo per l'energia elettrica

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 stabilisce che la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata ogni semestre, anziché ogni anno

Il Decreto Legislativo n. 43/2025, entrato in vigore il 05 aprile 2025, modifica il Testo Unico delle Accise e stabilisce che la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

Questa modifica interessa tutti i soggetti che oggi presentano la dichiarazione di consumo.

Per il periodo da gennaio a giugno, la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata tra il 01 luglio ed il 30 settembre, mentre per il periodo da luglio a dicembre dovrà essere presentata tra il 01 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Con la Circolare ADM n. 13/2025 vengono fornite le Prime Indicazioni operative.

La Circolare dell'Agenzia Dogane n. 13/2025 del 13/06/2025 fornisce le Prime Indicazioni, con riferimento al settore dell'energia elettrica, riguardo a:

  • obbligo di prestazione della cauzione;
  • Soggetti Obbligati ACcreditati SOAC;
  • disciplina dell'accisa sul Gas NAturale e sull'Energia Elettrica;
  • ritardato pagamento dell'accisa o delle imposte di consumo.

Riportiamo qui di seguito quanto previsto dal nuovo Testo Unico Accise, conformemente alle prime indicazioni fornite dalle dogane.

Quantificazione della cauzione da prestare in fase di avvio dell'attività

E' prevista una rimodulazione dell’importo della cauzione che, in fase di avvio dell’attività, dovrà essere versata in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua dovuta, calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso dell’Agenzia, anziché di un dodicesimo come attualmente previsto.

Modalità d'invio della Dichiarazione di consumo e criteri generali

I soggetti obbligati devono inviare le loro dichiarazioni attraverso le modalità già note: System to System (S2S) o User to System (U2S), tramite la piattaforma specifica dell'ADM.

Le regole per determinare chi può firmare e inviare queste dichiarazioni rimangono invariate come specificato nella circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022.

Modalità di calcolo e versamento delle accise

Viene profondamente innovato il sistema di calcolo e versamento dell’accisa prevedendo il pagamento di ratei di accisa, da versare mensilmente, determinati sulla base dei quantitativi di energia elettrica venduti o autoconsumati mese per mese, in luogo dell’attuale sistema basato sul versamento di ratei di acconto costanti determinati in base all’imposta dovuta nell’anno precedente, e successivo conguaglio.

Ciò significa che i soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

Ciò significa che dovrà essere posta, d'ora in poi, maggiore attenzione al rilievo delle letture mensili ed alla compilazione del Registro delle letture.

Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione.

Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.

Come si gestisce il calcolo e versamento delle accise nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema

Nel passaggio al nuovo sistema, il versamento da eseguire nel mese di gennaio 2026 dovrà avere importo corrispondente alla rata relativa al mese di dicembre 2025 calcolata con il sistema attuale, come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 43/2025. Per i soggetti obbligati titolari di officine di produzione di energia elettrica che includono usi propri, ciascun versamento corrisponderà all’accisa dovuta sui quantitativi consumati per uso proprio nel mese precedente

Il versamento delle accise non sarà più da effettuare entro il giorno 16 del mese, bensì entro la fine del mese.

I termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i versamenti dell’accisa vengono spostati dal 16 del mese alla fine del mese.

Confronto prima e dopo

PRIMA DEL D.LGS. 43/2025:

  • l’imposta andava pagata entro il 16 del mese,
  • le rate mensili erano stabilite fisse per tutti i mesi sulla base di una dichiarazione annuale, e conguagliate alla dichiarazione successiva con rideterminazione dai ratei per l’anno successivo.

DOPO IL D.LGS. 43/2025 (a partire dal 01 gennaio 2026):‍

  • l’imposta andrà pagata entro la fine del mese,‍
  • la rata mensile sarà determinata calcolando l’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Questo implica la determinazione della rata ogni mese in funzione degli autoconsumi reali misurati e trascritti sul Registro delle letture.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

Il Decreto Legislativo n. 43/2025 ha aggiornato il Testo Unico per le accise anche per i seguenti aspetti:

  • la sezione del testo unico riguardante l'energia elettrica è stata riscritta in modo da riordinare la materia, pur senza introdurre stravolgimenti (ad es. le Sanzioni preesistenti in materia di accise sono riconfermate);
  • è prevista la stesura e pubblicazione di uno o più decreti del MEF (Ministero Economia e Finanze) per definire le modalità attuative di applicazione di quanto sopra ed in particolare per definire la documentazione da presentare all'atto della Denuncia di Officina Elettrica.

A partire da quando si dovrà presentare la dichiarazione di consumo per l'energia elettrica con cadenza semestrale anziché annuale?

La modifica introdotta con il nuovo Testo Unico delle accise si applica solo per i periodi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 43/2025, e quindi applica con decorrenza al 01 gennaio 2026.

Facciamo alcuni esempi concreti:

  1. impianto fotovoltaico avviato ed allacciato alla rete a novembre 2023, per il quale è stata richiesta la denuncia di officina elettrica ma è stata rilasciata a febbraio 2025. Per questo impianto dovrà essere presentata la dichiarazione annuale di consumo per il 2023, il 2024 ed il 2025, mentre a partire dal 2026 si presenterà la dichiarazione di consumo semestralmente (tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026);
  2. impianto fotovoltaico avviato ed allacciato alla rete a gennaio 2024 con licenza rilasciata a gennaio 2025. Deve essere presentata una dichiarazione di consumo annuale per il 2024 e per il 2025, mentre a partire dal 2026 si presenterà la dichiarazione di consumo semestralmente (tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026);
  3. impianto fotovoltaico avviato ed allacciato a gennaio 2025. Presenterà la dichiarazione di consumo annuale per il 2025, una volta ottenuta la licenza o il codice ditta, mentre a partire dal 2026 si presenterà la dichiarazione di consumo semestralmente (tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026);
  4. impianto fotovoltaico avviato ed allacciato a gennaio 2025 con licneza rilasciata a marzo 2026. Presenterà la dichiarazione di consumo annuale per il 2025, una volta ottenuta la licenza o il codice ditta, mentre a partire dal 2026 si presenterà la dichiarazione di consumo semestralmente (tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026).

Cosa succede per le dichiarazioni pregresse?

Per quanto riguarda il 2025 e gli anni precedenti, la dichiarazione dovrà ancora essere predisposta per l'intero anno solare. La dichiarazione di consumo per il 2025 si presenterà tra i 1 gennaio 2026 ed il 31 marzo 2026.

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