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Tutto sulla dichiarazione semestrale di consumo per l'energia elettrica

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 stabilisce che la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata ogni semestre, anziché ogni anno

Il Decreto Legislativo n. 43/2025, entrato in vigore il 05 aprile 2025, modifica il Testo Unico delle Accise e stabilisce che la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata su base semestrale.

Questa modifica interessa tutti i c.d. soggetti obbligati che oggi presentano la dichiarazione di consumo.

Per il periodo da gennaio a giugno, la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata tra il 01 luglio ed il 30 settembre, mentre per il periodo da luglio a dicembre dovrà essere presentata tra il 01 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Con la Circolare ADM n. 13/2025 sono state fornite le Prime Indicazioni operative.

La Circolare dell'Agenzia Dogane n. 13/2025 del 13/06/2025 fornisce le Prime Indicazioni, con riferimento al settore dell'energia elettrica, riguardo a:

  • obbligo di prestazione della cauzione;
  • Soggetti Obbligati Accreditati SOAC;
  • disciplina dell'accisa sul Gas NAturale e sull'Energia Elettrica;
  • ritardato pagamento dell'accisa o delle imposte di consumo.

Riportiamo qui di seguito quanto previsto dal nuovo Testo Unico Accise, conformemente alle prime indicazioni fornite dalle dogane.

Quantificazione della cauzione da prestare in fase di avvio dell'attività

E' prevista una rimodulazione dell’importo della cauzione che, in fase di avvio dell’attività, dovrà essere versata in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua dovuta, calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso dell’Agenzia, anziché di un dodicesimo come attualmente previsto.

Modalità d'invio della Dichiarazione di consumo e criteri generali

I soggetti obbligati devono inviare le loro dichiarazioni attraverso le modalità già note: System to System (S2S) o User to System (U2S), tramite la piattaforma specifica dell'ADM.

Le regole per determinare chi può firmare e inviare queste dichiarazioni rimangono invariate come specificato nella circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022.

Modalità di calcolo e versamento delle accise

Viene profondamente innovato il sistema di calcolo e versamento dell’accisa prevedendo il pagamento di ratei di accisa, da versare mensilmente, determinati sulla base dei quantitativi di energia elettrica venduti o autoconsumati mese per mese, in luogo dell’attuale sistema basato sul versamento di ratei di acconto costanti determinati in base all’imposta dovuta nell’anno precedente, e successivo conguaglio.

Ciò significa che i soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

Ciò significa che dovrà essere posta, d'ora in poi, maggiore attenzione al rilievo delle letture mensili ed alla compilazione del Registro delle letture.

Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione.

Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.

Come si gestisce il calcolo e versamento delle accise nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema

Nel passaggio al nuovo sistema, il versamento da eseguire nel mese di gennaio 2026 dovrà avere importo corrispondente alla rata relativa al mese di dicembre 2025 calcolata con il sistema attuale, come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 43/2025. Per i soggetti obbligati titolari di officine di produzione di energia elettrica che includono usi propri, ciascun versamento corrisponderà all’accisa dovuta sui quantitativi consumati per uso proprio nel mese precedente.

Il versamento delle accise non sarà più da effettuare entro il giorno 16 del mese, bensì entro la fine del mese.

I termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i versamenti dell’accisa vengono spostati dal 16 del mese alla fine del mese.

Confronto prima e dopo
PRIMA DEL D.LGS. 43/2025:
  • l’imposta andava pagata entro il 16 del mese,
  • le rate mensili erano stabilite fisse per tutti i mesi sulla base di una dichiarazione annuale, e conguagliate alla dichiarazione successiva con rideterminazione dai ratei per l’anno successivo.
DOPO IL D.LGS. 43/2025 (a partire dal 01 gennaio 2026):‍
  • l’imposta andrà pagata entro la fine del mese,‍
  • la rata mensile sarà determinata calcolando l’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica effettivamente consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Questo implica la determinazione della rata ogni mese in funzione degli autoconsumi reali misurati e trascritti sul Registro delle letture.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

Il Decreto Legislativo n. 43/2025 ha aggiornato il Testo Unico per le accise anche per i seguenti aspetti:

  • la sezione del testo unico riguardante l'energia elettrica è stata riscritta in modo da riordinare la materia, pur senza introdurre stravolgimenti (ad es. le Sanzioni preesistenti in materia di accise sono riconfermate);
  • è prevista la stesura e pubblicazione di uno o più decreti del MEF (Ministero Economia e Finanze) per definire le modalità attuative di applicazione di quanto sopra ed in particolare per definire la documentazione da presentare all'atto della Denuncia di Officina Elettrica.

Con le Circolari ADM n. 32/2025 e 34/2025 vengono fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione 2025.

Le Circolari dell'Agenzia Dogane n. 32/2025 e 34/2025 forniscono le istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2025, comprese le indicazioni di collegamento con la dichiarazione di consumo per il I semestre 2026.

Scopri tutte le novità QUI

Con il DM 10 marzo 2026 e successivi provvedimenti dell'ADM vengono fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione per il I semestre 2026.

Ad inizio 2026 sono stati pubblicati diversi provvedimenti che chiariscono ulteriori aspetti circa l'applicazione delle novità introdotte col D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43.

DM 10 Marzo 2026

Con il DM 10 marzo 2026 sono definite le modalità attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Testo unico accise (TUA), così come modificato dal D.Lgs. 28 marzo 2025 n. 43. In particolare:

  • sono ribadite le novità normative sopra indicate;
  • sono definite le modalità di presentazione e gestione dell'iter delle denunce di officina elettrica fino al rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio;
  • vengono anticipate le modalità di presentazione ed il contenuto delle dichiarazioni semestrali;
  • viene specificato che per gli impianti operanti in cessione totale dell'energia l'obbligo della dichiarazione resta ma mantenendo la cadenza annuale. Quindi questa tipologia di impianti presenterà la dichiarazione di consumo entro il mese di marzo di ciascun anno contenente il proprio codice identificativo e i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione/distribuzione nell'anno solare precedente;
  • gli impianti operanti in cessione totale già in attività alla data del 31 dicembre 2025 devono presentare entro il 31 marzo 2026 una comunicazione all'ufficio territorialmente competente nella quale sono riportati gli estremi dell'impianto ed una specifica comunicazione che conferma la cessione alla rete dell'intero quantitativo di energia elettrica prodotto. N.B. Su questo punto vi sono diverse interpretazioni, anche in considerazione del fatto che questi soggetti hanno già presentato questa comunicazione al fine di ottenere il Codice Ditta (pertanto sarebbe un adempimento ridondante, per comunciare informazioni già in possesso dell'ADM). Si attendono chiarimenti dall'ADM sia su quali soggetti siano effettivamente tenuti all'adempimento che su eventuali sanzioni e/o proroghe;
  • gli impianti di potenza inferiore o pari a 20 kW che vendono l’energia a consumatori finali sono considerati produttori e, pertanto, diventano soggetti obbligati al pagamento dell’accisa. Sono quindi tenuti a presentare denuncia di officina elettrica alla dogana competente e a concordare una verifica tecnica di primo impianto, finalizzata al rilascio della licenza e alla definizione del carico fiscale. Sono altresì soggetti a tutti gli altri obblighi tipici delle Officine elettriche.

Determinazione direttoriale n. 217477 del 09/04/2026

Con la Determinazione direttoriale n. 217477 del 09/04/2026:

  • viene ribadita la differenziazione tra i modelli per la dichiarazione dei soggetti c.d. Venditori e le Officine;
  • vengono pubblicati i relativi modelli.

Circolare dell'Agenzia Dogane n. 9/2026 (prot.263885 del 07/05/2026)

Con la Circolare dell'Agenzia Dogane n. 9/2026 (prot.263885 del 07/05/2026):

  • vengono ri-pubblicati i modelli delle dichiarazioni semestrali con le prime istruzioni di compilazione;
  • relativamente agli “arrotondamenti”, si specifica che si ritiene opportuno evidenziare che la necessità di determinare mensilmente l’importo dei versamenti, in base alle prescrizioni dell’art. 26-ter, comma 3, e dell’art. 55, comma 3, del TUA, in misura “pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale [ed energiaelettrica] indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mesesolare precedente”, comporta che l’eventuale applicazione di arrotondamenti dell’accisa nelle medesime bollette o fatture concorre al calcolo dell’acconto da versare nel mese successivo a quello di fatturazione. Ne consegue che non è ipotizzabile un’esposizione cumulativa per l’intero periodo di riferimento come precedentemente avveniva per le dichiarazioni annuali di consumo;
  • si segnala che rimangono valide, per le dichiarazioni semestrali, le autorizzazioni già rilasciate per le dichiarazioni annuali di consumo;
  • relativamente ai soggetti che fanno vettoriamento o distribuzione dell'energia elettrica, si ricorda che essi, non avendo la qualifica di soggetti obbligati, non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni semestrali, bensì delle dichiarazioni o comunicazioni annuali indicate nei medesimi articoli, per le quali seguiranno eventuali aggiornamenti in tempo utile per la presentazione, da effettuarsi entro il mese di marzo 2027;
  • infine viene segnalato che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC), pertanto le relative indicazioni sulle semplificazioni applicabili alla presentazione delle dichiarazioni in oggetto, per i soggetti che otterranno la qualifica SOAC, saranno diramate successivamente all’adozione di tali provvedimenti.

Conclusioni

La modifica introdotta con il nuovo Testo Unico delle accise si applica solo per i periodi successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 43/2025, e quindi si applica con decorrenza al 01 gennaio 2026.

Ad oggi (maggio 2026) vi sono ancora molti aspetti da chiarire e siamo in attesi di provvedimenti da parte di ADM.

Alcuni interrogativi sembrano ormai chiariti:

- Soggetti Venditori -> Dichiarazione semestrale

Presentazione tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026. Poi avanti a seguire con cadenza semestrale.

- Officine elettriche con licenza -> Dichiarazione semestrale

Presentazione tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2026 per il I semestre 2026 e tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per il II semestre 2026. Poi avanti a seguire con cadenza semestrale.

- Impianti di produzione in cessione totale -> Dichiarazione annuale

Presentazione tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per l'anno 2026. Poi avanti a seguire con cadenza annuale.

- Soggetti che fanno Vettoriamento e Distribuzione -> Dichiarazione annuale

Presentazione tra il 01 gennaio ed il 31 marzo 2027 per l'anno 2026. Poi avanti a seguire con cadenza annuale.

Cosa succede per le dichiarazioni pregresse?

Per quanto riguarda il 2025 e gli anni precedenti, la dichiarazione dovrà ancora essere predisposta per l'intero anno solare.

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