📢MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA: PRINCIPALI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL DM 10 03 2026
Con la Circolare n. 21/2026 dell'11 agosto 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti sulla compilazione delle dichiarazioni semestrali relative all’energia elettrica ed in generale su diversi punti del DM 10 marzo 2026
Le precisazioni riguardano, tra gli altri aspetti:
- Distinzione tra venditore, autoproduttore e consumatore-venditore, rilevante per individuare i quantitativi soggetti ad accisa.
- L’accisa viene versata tramite acconti mensili, calcolati sull’energia fatturata o consumata nel mese precedente.
- La dichiarazione semestrale deve essere presentata entro settembre per il primo semestre ed entro marzo per il secondo.
- La dichiarazione determina l’eventuale saldo a debito o credito rispetto agli acconti già versati.
- Le eccedenze di versamento possono essere utilizzate nei versamenti successivi o richieste a rimborso secondo le regole previste.
- Esenzioni, agevolazioni e usi promiscui incidono sulla ripartizione dei consumi e quindi sul calcolo dell’accisa da dichiarare.
- I produttori in cessione totale alla rete, senza consumi propri e rientranti tra i soggetti non obbligati, non presentano la normale dichiarazione semestrale.
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