Nel 2023 non sono previste modifiche sostanziali alle modalità di predisposizione ed invio delle dichiarazioni di consumo per l’anno d’imposta 2022 e viene sostanzialmente confermato il modus operandi in vigore nell’anno precedente.
Per quanto riguarda la sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell’Agenzia al percorso Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”).
L’acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S. Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.
Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell’energia elettrica (cui sono tenuti i soggetti individuati dall’art. 53-bis, distinti come “Soggetto non obbligato”) non hanno subito modifiche.
Maggiori chiarimenti al riguardo sono disponibili QUI
Per quanto riguarda la dichiarazione annuale 2023 si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite.
L’adozione della modalità di tenuta delle contabilità per ambiti territoriali, attuata nel settore dell’energia elettrica in luogo di quella provinciale, mantenuta fino a tutto il 2020, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all’attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell’accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.
Per consentire quanto sopra, nella precedente annualità sono stati realizzati alcuni limitati interventi finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute per il 2022 nell’ambito e l’eventuale credito spendibile) che nella dichiarazione per il 2021 hanno comportato una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa per tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sull'energia elettrica, anche se gli effetti sostanziali hanno riguardato solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.
Definite in tal modo, per le ditte attive nel 2021, le rate di acconto dovute sulle forniture o sui consumi che si sarebbero verificati nel 2022 nei distinti ambiti territoriali nonché le partite a credito derivanti dalle contabilità provinciali in essere fino a tutto il 2021 e spendibili nelle corrispondenti contabilità di ambito, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere attuato attraverso un unico quadro, il quadro Q, dove viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, dal confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Sulla base dei consumi liquidati possono essere, inoltre, indicate le rate di acconto per il 2023.
Ovviamente, per le ditte che hanno iniziato l’attività nel 2022, le rate di acconto sono state definite dal competente Ufficio in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Nel modello AD-1 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:
Nel quadro Q di riepilogo e saldo dell’accisa è stato inserito un nuovo rigo (Q6 – Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022) per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023. Al riguardo si rammenta che come comunicato l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività. Si evidenzia che la compilazione del campo relativo al rigo Q6 è obbligatoria e pertanto qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.
Si fa inoltre rilevare che la compilazione del rigo in questione non prevede alcun automatismo contabile.
Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 8 delle istruzioni.
Infine, per opportuna notizia, si comunica che con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 360/115 del 11 ottobre 2021, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia ad applicare le aliquote di tassazione ridotte all’elettricità fornita nel comune di Campione d’Italia previste dall’art. 129-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O.
L’agevolazione è applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 salvo che il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dalla richiamata decisione non fosse compatibile. Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 129-bis del richiamato D.L. 34/2020:
L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
Se vuoi ulteriormente approfondire, puoi scaricare il documento con l’indicazione delle specifiche di compilazione di tutti i quadri QUI.
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