Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d’ora in avanti denominato “testo unico”), concernente il regime fiscale sull’energia elettrica, individua all’art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento e la liquidazione del debito d’imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.
I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:
Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell’energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell’elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.
L’adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2022 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.
Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si segnala che anche per tale adempimento devono essere rispettate le modalità già in uso per l’invio delle comunicazioni mensili previste dalle Determinazioni direttoriali prot. n. 476905/RU e 476906/RU del 22/12/2020.
A tal riguardo si fa rinvio a quanto comunicato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”), che può essere attribuito unicamente ad una persona fisica ed è indispensabile per l’invio della dichiarazione con la modalità U2S e per la sottoscrizione della dichiarazione in modalità S2S.
L’acquisizione del profilo predetto si rende, quindi, necessaria anche per il soggetto obbligato che provveda direttamente all’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S. Il nuovo profilo deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale.
Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta. In linea con quanto già anticipato dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, con nota 384462/RU del 14 ottobre 2021, si sottolinea che, in mancanza dell’assunzione del profilo “Sottoscrittore”, la trasmissione delle dichiarazioni non sarà più possibile con il solo profilo “dlr_enelettr” a suo tempo rilasciato.
Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell’energia elettrica (cui sono tenuti i soggetti individuati dall’art. 53-bis) non hanno subito modifiche sostanziali.
Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al versamento dell'accisa sull’energia elettrica, si fa presente che con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio u.s. è stato stabilito il passaggio, a partire del 1° gennaio 2022, dall’attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica, al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, in merito al quale sono stati fornite dettagliate indicazioni con la Circolare n. 29/2021 e con la Circolare n. 41/2021, reperibili, come gli altri documenti citati, nel sito internet dell’Agenzia.
L’adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità nel settore dell’energia elettrica, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all’attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell’accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali. Conseguentemente, è stata individuata una nuova ripartizione del territorio nazionale così articolata:
Per consentire quanto sopra sono stati realizzati alcuni limitati interventi sul modello della dichiarazione finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute nell’ambito).
In buona sostanza, rimangono invariate le modalità di compilazione dei quadri generali, di quelli di consumo comunali e di liquidazione provinciali nonché l’allegato clienti, mentre si è reso necessario “sdoppiare” il quadro di riepilogo e saldo dell’accisa (attualmente necessario per ogni provincia interessata dalle forniture effettuate nell’anno) per definire, da una parte il conguaglio a debito e il conguaglio a credito per provincia per l’anno 2021 e dall’altra l’entità delle nuove rate di acconto, “per ambito”, dovute per l’anno 2022, calcolate in base all’aggregazione del debito d’imposta accertato nelle province appartenenti ad ognuno degli ambiti territoriali sopra indicati.
Attesa l’unicità della struttura della dichiarazione, tale intervento, che si concretizza in una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa, interessa tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sull'energia elettrica, anche se gli effetti sostanziali riguardano solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.
Ciò comporterà, ad esempio, che anche i soggetti obbligati produttori o acquirenti di energia elettrica per uso proprio o commerciale, la cui dichiarazione è riferita all’esercizio di un'officina elettrica (univocamente individuata sotto l’aspetto della competenza territoriale), dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale 2021 e per le rate 2022 dell’ambito territoriale, anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sull’impianto.
Tutto ciò premesso, il quadro Q, che in precedenza era relativo ad ogni singola provincia di fornitura, diviene ora il quadro di riepilogo e saldo dell'accisa dovuta nell'ambito territoriale ed è destinato ad alimentare la contabilità tenuta dall'Ufficio territorialmente competente per ambito. Pertanto, solo in questa fase di passaggio al nuovo sistema di contabilizzazione e pagamento dell’accisa, dovendo definire le situazioni contabili del 2021 ancora su base provinciale ed alimentarne i conti, occorre mantenere un riepilogo e saldo dell’accisa per provincia.
In pratica, per la dichiarazione del 2021 è stato inserito un quadro aggiuntivo, il “QUADRO X”, denominato “RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA - CONGUAGLIO PER L’ANNO 2021”, che assolve alla funzione di raccordo tra il sistema provinciale ancora vigente nel 2021 e il nuovo criterio per ambiti.
Tale quadro è destinato a contenere i dati per la determinazione del conguaglio (a debito o a credito) per ciascuna provincia, riprendendo il totale accisa liquidata del corrispondente rigo P14 e raffrontandolo al totale acconti dovuti, in modo da consentire all’Ufficio competente alla tenuta della contabilità “per provincia” di avere le informazioni necessarie per la gestione dell’ultimo anno d’imposta su base provinciale.
Considerato che la funzione di questo quadro è quella di consentire la chiusura delle contabilità provinciali, è inoltre previsto un rigo (X5) denominato “credito pregresso non utilizzato al 31/12/2021” nel quale il soggetto obbligato dichiarante potrà indicare l’importo dell’eventuale credito pregresso che ritiene di vantare alla data predetta, ossia al netto delle detrazioni eseguite sui versamenti dovuti, sulla contabilità provinciale cui il quadro stesso viene riferito.
Il “QUADRO Q”, per questa fase di passaggio rinominato “RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L’ANNO 2022”, prevede l’indicazione del valore aggregato dell’accisa liquidata riportata nei quadri X delle province appartenenti all’ambito, così evidenziando l’importo dell’accisa dovuta per l’ambito considerato.
Per questa annualità non sarà editabile il campo riguardante i "ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione" (esposto, invece, per ogni provincia dell’ambito considerato nel rispettivo Quadro X), atteso che si tratta di un dato non disponibile per il 2021, nel quale vige ancora il criterio di contabilizzazione dell’accisa “per provincia”.
Per gli stessi motivi non sarà altresì editabile il conguaglio a debito che, ove presente nel quadro X, andrà versato sul corrispondente conto provinciale. Diversamente, è editabile il conguaglio a credito risultante come sommatoria degli eventuali conguagli provinciali a credito, affinché possa essere detratto dai versamenti dovuti nell'ambito. Infine, il quadro prevede l’indicazione delle rate di acconto mensili dovute nel 2022. Nel modello AD-1 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:
Si segnala, infine, un intervento di aggiornamento dei dati richiesti nella dichiarazione, che ha riguardato un’agevolazione ed una modalità di applicazione della tassazione per gli impieghi in locali e luoghi diversi dall’abitazione, ormai da tempo non più vigenti.
Si tratta dell’agevolazione che era indicata al rigo L10 (Impieghi in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh) e i consumi riportati al rigo M4 (Locali e luoghi diversi dalle abitazioni (fino al 31/05/2012) e liquidati al rigo P3 (Locali e luoghi diversi dalle abitazioni - fino al 31/05/2012 (M4) che non vengono più riproposti.
In conseguenza dell’eliminazione della distinzione per i consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni effettuati fino al 31/05/2012, è stato eliminato anche il dettaglio della specifica “dal 01/06/2012” per il medesimo impiego soggetto alla modalità di tassazione attualmente vigente.
Infine, per opportuna notizia, si comunica che con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 360/115 del 11 ottobre 2021, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia ad applicare le aliquote di tassazione ridotte all’elettricità fornita nel comune di Campione d’Italia previste dall’art. 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O..
L’agevolazione è applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 salvo che il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dalla richiamata decisione non fosse compatibile.
Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 129-bis del richiamato D.L. 34/2020:
L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni
Se vuoi ulteriormente approfondire, puoi scaricare il documento con l’indicazione delle specifiche di compilazione di tutti i quadri QUI.
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