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Istruzioni Dichiarazione Annuale EE - Anno d'imposta 2023

Aspetti generali e cambiamenti previsti con la Dichiarazione annuale dei consumi per l’anno d’imposta 2023.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il 28 dicembre 2023 con Prot. 797116/RU la Circolare n.30/2023 – DICHIARAZIONE ANNUALE PER L’ENERGIA ELETTRICA. ANNO D’IMPOSTA 2023 – contenente gli aggiornamenti della struttura e dei tracciati della Dichiarazione annuale dei consumi da presentarsi tra il 1 gennaio 2024 ed il 31 marzo 2024.

Le novità che riguardano il tracciato del file della dichiarazione verranno nelle prossime settimane implementate all'interno del portale Energix e non comportano alcun cambiamento nell'operatività sul portale (il software aggiornerà automaticamente il file della dichiarazione senza richiedere degli input aggiuntivi all'operatore che compila la dichiarazione).

Modalità d'invio e criteri generali

I soggetti obbligati devono completare le loro dichiarazioni annuali attraverso le modalità già note: System to System (S2S) o User to System (U2S), tramite la piattaforma specifica dell'ADM.

Le regole per determinare chi può firmare e inviare queste dichiarazioni rimangono invariate come specificato nella circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022.

Le linee guida per la compilazione sono state aggiornate per allineare i dati forniti dai distributori e venditori nelle dichiarazioni annuali con quelli delle comunicazioni mensili, come previsto dall'art.12, comma 1, del D.L.124/2019 e dalle sue direttive attuative. In questo contesto, sono state apportate modifiche ai nomi dei quadri del modello AD-1, per distinguere più chiaramente il flusso fisico dell'energia elettrica distribuita e venduta ai consumatori finali.

Le terminologie del modello AD-1 sono state armonizzate con quelle del modello AD-2 per il gas naturale. È stato ribadito che i venditori devono dichiarare le quantità riportate nelle fatture emesse ai consumatori finali nell'anno di riferimento, secondo le norme dell'ARERA.

Scopri le 6 novità sui singoli quadri della dichiarazione

Le principali novità includono:

1. La specifica "OFFICINA" è stata aggiunta ai QUADRI A, B, C, E per indicare che la compilazione è a carico degli operatori di tali impianti.

2. Il QUADRO G è stato rinominato in ENERGIA ELETTRICA USCENTE per sottolineare la natura fisica dell'energia dichiarata, riferendosi all'energia che esce dalla rete o fornita da un impianto all'altro.

Per quanto riguarda il coordinamento con le comunicazioni mensili, i distributori di energia elettrica dovranno elencare i quantitativi forniti annualmente per ogni utente della rete, senza suddividerli per comune. Ogni utente sarà elencato una sola volta con la quantità totale di energia fornita.

In linea con le comunicazioni mensili, l'utente della distribuzione deve essere identificato tramite il proprio codice ditta di tipo "E" o la partita IVA, se si tratta di un rivenditore.

3. Il QUADRO I del modello AD-1 è stato rinominato in ENERGIA ELETTRICA VENDUTA e inserito nel PROSPETTO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALIZZATA.

4. I QUADRI J, L e M del modello AD-1 sono stati rinominati per riflettere sia il consumo proprio sia la fatturazione, e i venditori dovranno specificare il numero di utenze per ogni POD attivo.

5. Infine, l'allegato ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI richiede ai venditori di dichiarare i propri cedenti e fornitori, distinguendo tra energia venduta ai consumatori finali e quella destinata al trading.

6. Gli operatori di impianti non rinnovabili devono dichiarare la quantità di prodotti energetici usati nella generazione termoelettrica.

Note conclusive

Queste modifiche sono state implementate senza alterare la struttura informatica per l'invio telematico delle dichiarazioni, mantenendo le modalità consolidate di invio all'ADM esclusivamente in forma elettronica.

La circolare n. 30/2023 completa

Leggi tutta la circolare delle dogane QUI‍

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AGGIORNAMENTO del 28 03 2024 __ Pubblicata la Circolare N.8/2024 Prot. 185616/ RU del 28 marzo 2024 - DICHIARAZIONI ANNUALI PER IL GAS NATURALE E PER L’ENERGIA ELETTRICA. ANNO D’IMPOSTA 2023. CHIARIMENTI OPERATIVI

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La circolare, pubblicata quasi in corrispondenza della scadenza di fine marzo, fornisce alcune indicazioni utili a chiarire alcuni aspetti dubbi della precedente circolare n. 30 prot.797115 del 27 dicembre 2023.

Le Associazioni di categoria del settore dell'energia elettrica avevano avanzato delle richieste all'ADM, la quale ha risposto con questo documento.

La circolare si concentra soprattutto su aspetti che riguardano i Venditori, ma non manca di esprimersi anche su altre casistiche. In particolare segnaliamo:

- per TUTTE le officine di produzione di energia elettrica con cessione parziale o totale dell'energia, nei quadri G e H, la tipologia di uscita dell'energia elettrica corretta è Vettoriamento verso/da altre infrastrutture (reti di trasmissione o di distribuzione).

- nel quadro P - Liquidazione dell'accisa, il campo "mese di inizio attività" va valorizzato secondo la seguente logica. Per attivazioni precedenti al 2023 va lasciato il valore "0", mentre per attivazioni del 2023 va indicato il numero corrispondente al mese di attivazione. Quindi per officine attivate prima del 2023 non si deve modificare il quadro P, mentre per officine attivate nel 2023 il quadro P va aggiornato.

Conseguenze attese

Ciò porterà a dover ripresentare un gran numero di dichiarazioni già inviate.

cit.

Le precisazioni della presente circolare trovano applicazione senza alcun pregiudizio delle dichiarazioni annuali sinora inviate dai soggetti obbligati, sia nel settore dell’EE sia in quello del GN, nel rispetto del termine del 2 aprile 2024.

In applicazione dell’art.3, comma 2, della legge 212/2000, qualora si renda necessaria la correzione di taluni dei dati oggetto delle presenti precisazioni e già dichiarati nel rispetto del predetto termine, il soggetto obbligato potrà effettuare le necessarie rettifiche alla dichiarazione, con le modalità consolidate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Vista la tardiva emissione della circolare, l'ADM ha concesso 60 gg (dal 28 marzo 2024) per correggere le dichiarazioni già inviate.

La circolare n. 8/2024 completa

Leggi tutta la circolare delle dogane QUI

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